Si può configurare una responsabilità in penale dell’Organismo di Vigilanza?

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In questo articolo, scopriamo se e quando si può configurare una responsabilità in penale dell’Organismo di Vigilanza.

In assenza di un espresso riferimento normativo, sia in senso codicistico sia in relazione allo stesso D. Lgs. n. 231/2001, la risposta al quesito in merito ad una eventuale responsabilità penale dei membri che costituiscono l’Organismo di Vigilanza, in caso di responsabilità amministrativa da reato dell’ente controllato, può essere ricercata in parte negli sforzi dottrinali ma soprattutto nell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni.

Nell’uno e nell’altro caso, comunque, le risultanze sono (spesso) divergenti e non ancora del tutto ampiamente accettate.

La sentenza del Tribunale di Vicenza

In linea generale, può affermarsi che l’orientamento maggioritario è quello emergente, ad esempio, dalla (emblematica) sentenza 17 giugno 2021, n. 348, del Tribunale di Vicenza. Dalle motivazioni della sentenza di condanna nei confronti della Banca Popolare di Vicenza per i reati di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, reati presupposto dell’illecito di cui all’art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001, emerge che, pur di fronte alle considerevoli carenze organizzative dell’O.d.V. dell’istituto bancario, in capo ai componenti dell’organismo non è possibile configurare una responsabilità penale, in virtù del potere tipico esercitato dal medesimo organismo che è sostanzialmente circoscritto alla segnalazione gerarchica nei confronti dei soggetti controllati, privo di alcun potere autonomo di intervento.

Il ruolo riconosciuto all'Organismo di Vigilanza

Si configura, così, in capo ai membri dell’O.d.V., un ruolo più che altro impeditivo, in via precauzionale, degli illeciti rilevanti ex D.lgs. n. 231/2001, senza che a ciò segua un potere di intervento autonomo dal quale dovrebbe discendere la possibilità di incidere, in modo più diretto, sull’attività gestionale dell’ente stesso. In altre parole, la posizione di garanzia in capo all’O.d.V. si fonda sul presupposto che le funzioni ad esso affidate sono dirette alla prevenzione e all’impedimento dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001, seppure in via indiretta e a un livello secondario rispetto alla quotidiana e concreta operatività dell’ente soggetto al controllo. 

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