
La riforma doganale europea riguarda da vicino la tua azienda, se importi o esporti merci. Con le nuove regole conta ancora di più sapere chi raccoglie i dati, chi li verifica e cosa arriva alle autorità. Vale anche quando affidi le pratiche a uno spedizioniere. Il Regolamento (UE) 2026/2108, del 16 settembre 2026, introduce il nuovo Codice doganale dell’Unione e prevede un’applicazione graduale. Conviene quindi partire da una domanda concreta: i tuoi controlli interni permettono di ricostruire le operazioni e di individuare eventuali anomalie?
Tra le novità spiccano due strumenti. Il primo è l’Autorità doganale europea, pensata per rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri. Il secondo è l’EU Customs Data Hub: una piattaforma comune per raccogliere e condividere i dati delle operazioni doganali.
Per il commercio elettronico l’uso della piattaforma diventa obbligatorio dal 1° luglio 2028. Gli altri operatori potranno accedervi su base volontaria dal 1° marzo 2031. L’obbligo generale scatta invece dal 1° marzo 2034, come riepiloga anche il Consiglio dell’Unione europea. Attenzione, però: queste tappe riguardano il sistema digitale. Le altre disposizioni della riforma doganale hanno tempi di applicazione propri.
La riforma prevede anche semplificazioni per gli operatori qualificati come Trust and Check. Per ottenere questa qualifica bisogna rispettare specifici requisiti di affidabilità e trasparenza. Chi possiede già lo status AEO, cioè di operatore economico autorizzato, non ottiene in automatico la nuova qualifica.
Nelle operazioni doganali contano la classificazione della merce, il suo valore e la sua origine. Queste informazioni incidono sul trattamento doganale. Per questo motivo devono poggiare su documenti coerenti.
Prendiamo un caso semplice. Il fornitore indica un’origine diversa da quella che risulta dai documenti disponibili. Chi rileva la differenza? Chi chiede chiarimenti? Chi autorizza la trasmissione dei dati? Una procedura utile ti permette di rispondere a queste domande prima di usare quell’informazione.
Affidarsi a uno spedizioniere o a un consulente, quindi, richiede alcune scelte chiare: gli incarichi, le informazioni da fornire, le verifiche che restano in azienda. Le responsabilità dipendono infatti anche dal ruolo assunto nell’operazione e dal tipo di rappresentanza utilizzato.
I reati di contrabbando possono già far scattare la responsabilità dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’articolo 25-sexiesdecies richiama la disciplina nazionale doganale e quella sulle accise, nel quadro modificato dal D.Lgs. 141/2024.
Tuttavia la responsabilità dell’ente richiede i presupposti previsti dalla normativa 231. Tra questi c’è la commissione di un reato rilevante nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Un errore nella documentazione doganale, da solo, non comporta una responsabilità 231.
Il legame con la riforma doganale riguarda piuttosto l’organizzazione dei controlli. Se cambiano i flussi di dati, gli strumenti o i soggetti coinvolti, devi chiederti una cosa. La mappa dei rischi e le procedure del Modello 231 descrivono ancora il lavoro svolto in azienda?
Una verifica può partire dal percorso di una singola operazione: dall’ordine al fornitore fino alla dichiarazione doganale. Lungo il percorso individua chi raccoglie i documenti e chi controlla classificazione, valore e origine. Serve sapere anche chi gestisce le richieste di chiarimento.
Poi guarda agli intermediari. Come vengono scelti e seguiti? Dove conservate i documenti? Come si segnalano incongruenze o richieste insolite? Anche i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza devono restare coerenti con i rischi individuati.
Infine pensa ai dipendenti coinvolti. Procedure chiare e formazione mirata li aiutano a riconoscere i problemi e a capire quando fermarsi per chiedere una verifica. È la stessa logica che abbiamo seguito parlando di Modello 231 e rischi fiscali: i controlli funzionano quando dialogano tra loro.
La riforma doganale non comporta in automatico la revisione di tutti i Modelli 231. L’aggiornamento va valutato in base alle attività dell’impresa, ai rischi effettivi e ai cambiamenti nei processi. Allo stesso modo, una qualifica di affidabilità doganale non sostituisce un Modello 231 adeguato ed effettivamente attuato.
Resta allora una domanda di fondo: la tua impresa sa chi verifica i dati doganali prima che partano verso le autorità? Se la risposta non arriva subito, è il punto da cui cominciare.
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