
Con la sentenza n. 25113 del 12 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro è intervenuta con un chiarimento di grande rilievo in materia di sicurezza sul lavoro, ridefinendo in modo significativo la ripartizione delle responsabilità tra le imprese che operano nello stesso contesto produttivo.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ma ne rafforza ulteriormente la portata, superando approcci formali che in passato limitavano la responsabilità del committente ai soli casi di ingerenza diretta o di colpa nella scelta dell’impresa esecutrice.
La vicenda trae origine da un grave infortunio sul lavoro verificatosi durante un intervento di manutenzione svolto da una ditta esterna all’interno dello stabilimento di un’impresa committente.
I giudici di merito avevano escluso la responsabilità del committente, sostenendo:
l’assenza di un rischio interferenziale,
l’autonomia tecnica dell’impresa incaricata,
la mancanza di una concreta ingerenza nell’esecuzione dei lavori.
La Corte di Cassazione ha censurato questa impostazione, affermando un principio decisivo:
gli obblighi di sicurezza del committente non dipendono dalla qualificazione civilistica del rapporto, ma dalla concreta organizzazione delle attività lavorative.
Ciò che rileva è la cosiddetta:
“compresenza organizzata” di più imprese nello stesso contesto lavorativo.
Quando più soggetti operano, anche solo potenzialmente, negli stessi luoghi di lavoro, il committente assume una posizione autonoma di garanzia.
Secondo la Suprema Corte, in presenza di una condivisione funzionale dei luoghi di lavoro, il committente è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del d.lgs. 81/2008, tra cui:
cooperazione tra imprese,
coordinamento delle attività,
informazione sui rischi presenti,
valutazione e gestione del rischio interferenziale.
Tali obblighi sussistono anche in assenza di un appalto in senso tecnico, superando così definitivamente la tradizionale distinzione basata sull’assenza di ingerenza.
Un passaggio centrale della sentenza riguarda il momento in cui il rischio deve essere valutato.
La Cassazione chiarisce che la valutazione deve essere condotta:
ex ante, in via preventiva.
Non è sufficiente constatare, a posteriori, che al momento dell’infortunio:
non vi fossero altri lavoratori presenti,
non fossero in funzione macchinari,
non vi fosse un’interferenza immediata.
È l’intera struttura dell’ambiente di lavoro, nel suo complesso, a generare un rischio che impone misure preventive di coordinamento.
Le conseguenze pratiche per le imprese committenti sono particolarmente rilevanti.
L’affidamento dei lavori a un soggetto tecnicamente competente non è sufficiente per escludere la responsabilità del committente.
Quest’ultimo deve dimostrare di aver:
organizzato attivamente la prevenzione,
valutato i rischi interferenziali,
adottato tutte le misure di sicurezza tecnologicamente possibili.
Si rafforza così il principio della massima sicurezza esigibile.
La sentenza Cassazione n. 25113/2025 consolida una visione sostanziale della sicurezza sul lavoro:
la responsabilità non dipende dal nomen iuris del rapporto, ma dalla concreta organizzazione del lavoro e dalla disponibilità dei luoghi.
Per le imprese, il messaggio è chiaro:
la sicurezza sul lavoro è un obbligo condiviso e la responsabilità del committente cresce con la compresenza organizzata e la gestione del contesto produttivo.