
La riforma D.Lgs. 231/2001 punta a cambiare la responsabilità amministrativa delle imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge.
Il testo non modifica completamente l’attuale sistema. Tuttavia, rafforza il ruolo del modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il modello organizzativo, spesso indicato come MOG, diventa ancora più importante. La sua qualità può determinare la responsabilità dell’impresa oppure la sua esclusione.
La riforma introduce anche nuove possibilità per correggere le carenze organizzative. Inoltre, prevede regole più proporzionate per le imprese di minori dimensioni.
Il testo dovrà ora completare l’iter parlamentare. Per questo motivo, le disposizioni descritte potrebbero subire modifiche prima dell’approvazione definitiva.
Una delle principali novità riguarda l’articolo 5 del decreto. Il nuovo testo chiarisce quando un’impresa risponde per un reato.
L’ente risponde quando una carenza organizzativa rende possibile o agevola l’illecito. La responsabilità può derivare anche dall’attuazione inefficace del modello.
La riforma riconosce quindi in modo esplicito la cosiddetta “colpa di organizzazione”. Finora, questo concetto aveva trovato spazio soprattutto nella giurisprudenza.
Di conseguenza, l’accertamento non dovrebbe concentrarsi soltanto sul reato commesso. Dovrebbe riguardare anche la struttura organizzativa adottata dall’impresa.
Il testo interviene inoltre sui reati colposi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, alcuni illeciti ambientali e sulla sicurezza lavorativa.
In questi casi, l’interesse o il vantaggio dell’ente può dipendere da un risparmio economico. Può derivare anche da un incremento produttivo ottenuto violando le regole cautelari.
L’assenza di colpa organizzativa non elimina però ogni conseguenza. La riforma prevede comunque la confisca del profitto ottenuto attraverso il reato.
Per approfondire la disciplina vigente, è possibile consultare il testo aggiornato del D.Lgs. 231/2001 su Normattiva.
La riforma riscrive interamente l’articolo 7. La norma elenca gli elementi necessari per costruire un modello organizzativo adeguato.
Il primo passaggio riguarda la mappatura dei rischi. L’impresa deve individuare le attività nelle quali potrebbero verificarsi i reati.
Il modello deve poi prevedere protocolli decisionali chiari. Inoltre, deve separare correttamente compiti, responsabilità e poteri di controllo.
Anche la gestione delle risorse finanziarie assume un ruolo centrale. Le procedure devono ridurre il rischio di utilizzi impropri o non autorizzati.
L’organismo di vigilanza deve mantenere una reale autonomia. Deve anche disporre delle risorse necessarie per svolgere controlli efficaci.
Il modello deve disciplinare i flussi informativi verso l’organismo. Inoltre, deve includere obblighi formativi rivolti alle persone coinvolte.
Tra i contenuti richiesti rientrano anche il sistema disciplinare e i canali di segnalazione. Questi ultimi devono rispettare la normativa sul whistleblowing.
L’impresa non può considerare il modello un documento statico. Deve aggiornarlo quando cambiano l’attività, l’organizzazione o il quadro normativo.
La riforma D.Lgs. 231/2001 dedica particolare attenzione alle PMI. Il Ministero della Giustizia dovrà elaborare procedure semplificate per adottare il modello.
L’obiettivo consiste nell’adattare gli obblighi organizzativi alle dimensioni dell’impresa. Una piccola azienda presenta infatti strutture diverse da quelle di un grande gruppo.
La semplificazione non dovrebbe però ridurre l’efficacia dei controlli. Il modello dovrà comunque rispondere ai rischi concreti dell’attività aziendale.
Il nuovo articolo 7-bis rafforza anche il valore delle linee guida. Le associazioni di categoria potranno fornire indicazioni operative per costruire i modelli.
I modelli conformi a queste linee guida godrebbero di una presunzione di conformità. Si tratta di un vantaggio rilevante per le imprese.
Inoltre, le PMI potrebbero utilizzare procedure più chiare e sostenibili. Questo intervento potrebbe ridurre costi e incertezze nella gestione della compliance.
Il Governo ha presentato la riforma come uno strumento per alleggerire gli oneri amministrativi. L’intervento punta soprattutto sulle imprese di minori dimensioni.
Una delle innovazioni più significative riguarda il nuovo articolo 8-bis. La disposizione introduce una procedura per rimediare alle carenze contestate.
Questa possibilità riguarda l’ente che aveva già adottato un modello organizzativo. Il modello deve però essere risultato incompleto oppure inefficace.
L’impresa potrà chiedere al giudice un termine per correggere le lacune. Dovrà inoltre attivare le condotte riparatorie previste.
La procedura richiede anche la messa a disposizione del profitto derivante dal reato. Il giudice dovrà valutare l’adeguatezza della proposta presentata.
In caso di valutazione positiva, il procedimento viene sospeso. L’impresa dovrà completare gli interventi entro i termini stabiliti.
Se l’adeguamento risulta corretto e tempestivo, il giudice può dichiarare estinto l’illecito amministrativo. La riforma introduce quindi una concreta possibilità di recupero.
Il meccanismo non elimina l’importanza della prevenzione. Tuttavia, premia l’impresa che interviene seriamente per correggere le proprie carenze.
Quando l’illecito deriva da un delitto, questa procedura incontra un limite. L’ente non può ottenere l’estinzione più di due volte.
Il nuovo articolo 12-bis affronta il rapporto tra impresa e autore materiale del reato. La norma riguarda soprattutto le realtà aziendali più piccole.
In alcune imprese, l’ente e la persona fisica risultano difficilmente distinguibili. È il caso dell’imprenditore che rappresenta concretamente l’intera organizzazione.
Il giudice potrà considerare la pena già applicata alla persona fisica. Di conseguenza, potrà ridurre oppure non applicare la sanzione pecuniaria all’ente.
Questa soluzione punta a evitare una duplicazione eccessiva delle conseguenze economiche. La valutazione dovrà comunque considerare le caratteristiche del caso concreto.
La regola non si applicherà agli enti sottoposti a direzione e coordinamento. In queste situazioni, infatti, esiste una struttura organizzativa più articolata.
La riforma contiene anche una delega per rivedere le sanzioni. Gli importi dovrebbero essere collegati in modo più preciso alle dimensioni aziendali.
La proposta modifica anche diverse regole processuali. Il pubblico ministero dovrà formulare contestazioni organizzative più precise.
In particolare, dovrà indicare le carenze che avrebbero determinato oppure agevolato il reato. L’impresa potrà quindi conoscere subito gli elementi contestati.
La riforma interviene anche sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Una cauzione idonea potrebbe consentire la revoca della misura.
Cambiano inoltre le regole sull’iscrizione della notizia di illecito. Il testo rivede anche i termini delle indagini e il procedimento di archiviazione.
Il disegno di legge modifica infine il patteggiamento dell’ente. La disciplina dovrà coordinarsi con confisca, riparazione e adeguamento del modello.
La riforma introduce nuove possibilità di estinzione anche in materia ambientale. L’impresa potrà eliminare la carenza organizzativa rilevata.
L’intervento riprende la logica delle prescrizioni previste per alcune contravvenzioni. L’adeguamento può quindi evitare la prosecuzione dell’illecito amministrativo.
In materia tributaria, la non punibilità della persona fisica potrà estendersi all’ente. Serviranno però le condizioni previste dalla nuova disciplina.
Il testo considera, ad esempio, le ipotesi collegate al pagamento del debito tributario. Anche in questo caso, il comportamento riparatorio assume maggiore importanza.
La proposta aggiorna inoltre diversi riferimenti normativi ormai superati. Infine, interviene sui modelli dedicati alla sicurezza sul lavoro.
I sistemi costruiti secondo la norma UNI ISO 45001:2023 beneficerebbero di una presunzione di conformità. Tale presunzione riguarderebbe i requisiti previsti dalla disciplina.
La riforma non è ancora definitiva. Tuttavia, indica chiaramente la direzione scelta dal legislatore.
Il modello 231 diventerà il principale strumento per dimostrare la qualità dell’organizzazione aziendale. Non basterà però adottare un documento standard.
Ogni impresa dovrebbe verificare la propria mappatura dei rischi. Inoltre, dovrebbe controllare protocolli, deleghe, flussi informativi e sistemi disciplinari.
Le PMI dovrebbero seguire con attenzione le future procedure semplificate. Queste indicazioni potranno facilitare l’adozione di modelli proporzionati e realmente applicabili.
Anche chi possiede già un modello dovrebbe avviare una revisione. Cambiamenti societari, nuovi processi e modifiche normative possono renderlo inadeguato.
In conclusione, la riforma offre più opportunità alle imprese organizzate. Allo stesso tempo, aumenta il peso concreto della prevenzione.
Il testo inizierà ora il proprio percorso parlamentare. Le imprese dovranno quindi monitorarne l’evoluzione e prepararsi alle nuove regole.